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Newsletter Égalité Handicap agosto 2011

Cara lettrice,
Caro lettore,
La Newsletter Égalité Handicap, pubblicita mensilmente, vi informa sulle attività del Centre Égalité Handicap.
Edilizia: due nuove importanti sentenze
Il Tribunale federale e il Tribunale cantonale vodese hanno verificato, nell'ambito di progetti relativi al rifacimento rispettivamente di una Cappella e di un Museo, il rispetto dei diritti delle persone con andicap all'accesso alle strutture risistemate e il rapporto fra tale diritto e la necessità di preservare i monumenti storici.
Con sentenza del 10 giugno 2011 il Tribunale federale ha esaminato il progetto di costruzione relativo ai lavori di ristrutturazione della Chapelle du Vorbourg di Delémont e tendenti a rendere accessibile il luogo di culto alle persone con andicap. Il Tribunale federale ha ponderato i vari interessi in gioco (accessibilità per tutti, protezione dei siti storici, diritto alla pratica religiosa, costi) e ha in particolare rilevato che l'oggetto in questione è riconosciuto come luogo di culto e pellegrinaggio e quindi va prestata attenzione anche al rispetto del diritto di culto.
Il Tribunale cantonale vodese, con sentenza del 27 aprile 2011, ha valutato il progetto di rifacimento del Museo Jenisch di Vevey ed ha riconosciuto la necessità di rendere accessibile lo stabile in tutti i suoi locali aperti al pubblico alle persone con difficoltà motorie. In particolare il Tribunale rileva: "Il est primordial que les personnes handicapées puissent avoir accès à tous les services du musée. (...) Une différence de traitement entre personnes valides et non valides au motif que les personnes handicapées auraient accès au reste du musée ne se justifie nullement." (punto 2 della citata sentenza). L'Autorità ha ponderato tutti gli interessi presenti ed ha ritenuto in particolare ampiamente prevalente il diritto all'accesso al Museo da parte delle persone con difficoltà motorie rispetto al diritto di salvaguardia del monumento storico.
Applicazione dei diritti dell’uomo: la Svizzera confrontata nuovamente ai sui obblighi
Nel corso dell’autunno 2012, la Svizzera dovrà nuovamente sottoporre la sua situazione in ambito di diritti dell’uomo all’esame del Consiglio dei diritti dell’uomo dell’ONU (procedura EPU che corrisponde all’abbreviazione di: Esame Periodico Universale del Consiglio dei diritti dell’Uomo dell’ONU). Dopo il primo esame effettuato nel 2008, una coalizione di ONG – alla quale ha partecipato il Centro Égalité Handicap – si sta sforzando senza successo di ottenere l’attuazione sistematica delle raccomandazioni.
Un comitato di coalizione ONG – composta d'Amnesty International Svizzera, dal CODAP (Centre de conseils et d’appuis pour les jeunes en matière de droits de l’homme) e da humanrights.ch – cerca, con l’aiuto del Centro di competenza svizzero per i diritti dell’uomo (CSDU), di riattivare tale processo. In previsione dell’esame del rapporto concernente la Svizzera nell’autunno 2012, la coalizione di ONG prevede di redigere un rapporto critico su questa tematica. Tra le richieste ci sarà quella di ratificare al più presto la Convenzione ONU relativa ai diritti delle persone disabili. Égalité Handicap parteciperà a tale studio.
Ulteriori informazioni (disponibili in tedesco e francese)
UE: Il punto della situazione dopo 10 anni dall’emanazione di due direttive concernenti il diritto in materia di lotta contro la discriminazione
Nell’ultima edizione della Rivista di diritto europeo concernente la non discriminazione il gruppo Migration Policy (Bruxelles) fa un bilancio in occasione dei 10 anni d’esistenza di due importanti direttive europee contro la discriminazione.
La direttiva più importante, oltre alla "direttiva antirazzismo", è quella concernente la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che, tra l’altro, prevede una protezione alle persone discriminate a causa del loro andicap. La direttiva contro il razzismo protegge dalla discriminazione in tutti gli ambiti della vita come per esempio l’occupazione, la protezione sociale, l’educazione, l’accesso ai servizi, ai beni e all’abitazione, mentre lo standard minimo a livello europeo per le persone con andicap si limita al settore dell’occupazione.
Direttiva concernente la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Tra le 15 sentenze emanate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, due riguardano degli atti di discriminazione a causa di un andicap. La sentenza Chacón Navas (Spagna) contiene la definizione del termine "handicap" che si applica alle limitazioni di lunga durata.
La sentenza concernente il caso Coleman (Inghilterra) stabilisce che una persona discriminata a causa della sua stretta relazione e conseguente sostegno di una persona con andicap beneficia pure della protezione della legge.
Di seguito trovate un estratto delle due appena citate sentenze in lingua francese:
- Sentenza Chacón Navas: "La notion de handicap doit se concevoir en ce sens qu'elle inclut une limitation des capacités résultant notamment d'une atteinte physique, mentale ou psychique et ayant pour conséquence d'empêcher la personne concernée de prendre part au monde du travail. (...) Pour qu'une limitation tombe dans le champ d'application de la notion de 'handicap', elle doit donc être selon toute vraisemblance de longue durée."
- Sentenza Coleman: "S'il est démontré qu'un comportement non désiré, assimilable à un acte de harcèlement à l'encontre d'un salarié qui n'est pas lui-même handicapé, se révèle être fondé sur le handicap d'un enfant", la directive offre là aussi une protection contre la discrimination.
Molte decisioni sono state emanate nei confronti degli stati membri UE. La Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (disponibile in inglese e in francese) ha documentato 28 casi tipici. Da tali situazioni risulta che spesso non sono state adottate le misure atte a permettere alle persone con andicap salariate di accedere al mondo del lavoro.
Per rimediare al torto subito da una persona con andicap, i tribunali hanno spesso obbligato il datore di lavoro ad adottare delle misure correttive (p. es. riduzione del tempo lavorativo, assegnazione di un altro posto di lavoro o di un altro posteggio, adattamento dei tests al momento del colloquio d’assunzione).
(Fonte: Thien Uyen Do, 2010: 'État des lieux après 10 ans d'existence du droit en matière de lutte contre la discrimination, in: Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, n° 12)
Foglio tematico concernente l’obbligo per i conducenti di taxi della Città di Berna di trasportare persone con andicap con il loro cane guida per ciechi o d’accompagnamento
Il Centro Égalité Handicap ha redatto, in collaborazione con la Polizia, settore del commercio (Gewerbepolizei), della Città di Berna, un foglio tematico che attira l’attenzione dei conducenti di taxi sull’obbligo di trasportare le persone disabili con il loro cane per ciechi o d’accompagnamento.
A seguito di un caso concreto concernente una persona con un andicap visivo che si era visto rifiutare da diversi tassisti di Berna il trasporto con il suo cane guida per ciechi, il Centro Egalité Handicap si è rivolto alla Polizia, settore del commercio (Gewerbepolizei), della Città di Berna, competente in materia di rilascio delle autorizzazioni di esercizio dei taxi. La stretta collaborazione ha permesso di redigere una direttiva che è stata distribuita alla fine di luglio a tutti i conducenti di taxi.
Égalité Handicap aveva già riferito di questa situazione nonché nella positiva collaborazione con la Polizia nelle edizioni in tedesco e francese di FOCUS degli scorsi novembre e giugno edizione FOCUS n° 2 di novembre 2010 e n° 4 di giugno 2011.

