Regolamento CE N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Regolamento CE N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

24.02.2010 10:02 by Paola Merlini

Complessivamente il regolamento CE si compone di 37 articoli di cui 7 trattano i seguenti temi che concernono le persone con andicap:

 

  • diritto al trasporto (art. 19)
  •  informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta (art. 20)
  • accessibilità (art. 21)
  • assistenza nelle stazioni ferroviarie (art. 22)
  • assistenza a bordo (art. 23)
  • condizioni alle quali è fornita l'assistenza (art. 24)
  • risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche (art. 25).

 

Le ferrovie sono  tenute a garantire alle persone con andicap il diritto al trasporto. Questo implica l'obbligo di predisporre di un'adeguata assistenza e un accesso non discriminatorio sui treni.

 

Novità rilevante sta nel fatto che le perosne con andicap potranno presentare reclamo per presunte infrazioni all'organismo appropriato designato dallo stato membro.

 

Per adeguarsi al regolamento le imprese ferroviarie possono chiedere una deroga massima di 5 anni, rinnovabile una volta per sempre di altri 5 anni al massimo.

 

Cliccate qui se desiderate consultare il Regolamento (CE) N. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007

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