Basi legali
Convenzione ONU sui diritti delle persone con andicap
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Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
Sorveglianza della Convenzione attraverso il Comitato
Rapporto degli Stati parte
Secondo l'art. 35 CDPD, gli Stati parte si impegnano a presentare al Comitato un rapporto dettagliato, nel termine di due anni a decorrere dalla ratifica della Convenzione, per esplicitare le obbligazioni assunte nei confronti della Convenzione nonché i progressi compiuti a questo proposito. Successivamente, gli Stati parte dovranno presentare un rapporto complementare almeno ogni 4 anni. Inoltre dovranno redigere ogni altro rapporto richiesto dalla Commissione.
Questi rapporti sono esaminati dal Comitato che formula delle raccomandazioni così da permettere agli Stati di migliorare l’attuazione degli impegni contenuti nella Convenzione. Il Comitato considera pure i rapporti alternativi stilati in linea generale dalle organizzazioni nazionali non governamentali.
Sul sito internet del Comitato trovate una panoramica dei rapporti già esaminati e quelli che verranno esaminati prossimamente. Sia i rapporti ufficiali degli Stati parte sia i rapporti alternativi delle organizzazioni nazionali non governamentali sono pubblicati su internet.
Procedura di ricorso individuale
Il Comitato dei diritti delle persone con disabilità si occupa pure dei ricorsi individuali se lo Stato membro ha sottoscritto il Protocollo facoltativo. Questo dà la possibilità alle persone con andicap e alle organizzazioni non governamentali – a certe condizioni – di rivolgersi al Comitato nel caso in cui credono che i loro diritti protetti dalla Convenzione non siano stati rispettati.
Dalla sua entrata in funzione nel 2009 il Comitato non ha ancora emesso una sentenza.
Monitoraggio all’interno degli Stati parte
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità all'art. 33 cpv. 2 prevede l'obbligo per gli Stati parte di creare dei meccanismi d'accompagnamento alla sua applicazione. Questi devono promuovere e proteggere i diritti contenuti nella Convenzione. Nei Paesi confinanti con la Svizzera, molti punti di contatto lavorano già ora nell’ambito dell’art. 33 cpv. 2 CDPD. Si sono espressi a più riprese su importanti questioni concernenti l’applicazione della Convenzione.
- Francia, stanno creando un’istanza di monitoraggio conformemente all’art. 33 CDPD; ulteriori informazioni su questo tema sono disponibili sulla pagina del Consiglio francese delle persone con andicap CFHE.

